IL MATRIMONIO E’ COSTITUITO DAL CONSENSO DELLE PARTI
MANIFESTATO LEGITTIMAMENTE
FRA PERSONE GIURIDICAMENTE ABILI.
Il matrimonio è NULLO:
1. se il consenso è viziato;
2. se il consenso non è manifestato legittimamente, cioè nella forma richiesta dal diritto;
3. se uno o entrambi i contraenti non sono giuridicamente abili, cioè se esiste un impedimento.
1. VIZI del consenso che rendono nullo il matrimonio:
§ Mancanza di sufficiente uso di ragione (es. al momento del consenso sono sotto l’effetto di alcool o droghe.)
§ Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio.
§ Impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (es. omosessualità, transessualismo, narcisismo, alcolismo, tossicodipendenza, sadismo, menefreghismo, introversione fino alla incomunicazione)
§ Ignoranza circa l’essenza del matrimonio (es. è nullo il matrimonio da me contratto se ignoro che il matrimonio comporta una comunità permanente di vita orientato alla procreazione della prole mediante cooperazione sessuale).
§ Errore di persona (una delle parti pensa che una determinata persona sia quella che vuole come coniuge mentre in realtà è un’altra)
§ Errore su una qualità della persona ritenuta determinante (es. Tizia sposa Caio perché è medico. Se Caio non è medico il consenso di Tizia è viziato da errore e il matrimonio è nullo).
§ Errore vertente su una qualità determinante del partner e generato da raggiri e inganni dello stesso partner o di altri.
§ Errore circa l’unità, l’indissolubilità o la sacramentalità del matrimonio ( si ha quando la persona cresce con un concetto di matrimonio che non contempla unità e indissolubilità; la persona ignora che il matrimonio è un sacramento unico e indissolubile).
§ Simulazione del consenso:
- simulazione totale: esclusione dello stesso matrimonio (es proferisco le parole di rito ma internamente nego il consenso, cioè mi sposo ma non voglio il matrimonio bensì un effetto marginale di esso come avere una eredità evitare il servizio militare, ottenere una dote, acquisire una cittadinanza…)
- simulazione parziale: esclusione di un elemento o proprietà essenziale del matrimonio ( es. esprimo il consenso ma in realtà non intendo avere figli o sono deciso a divorziare in caso di fallimento o non credo e non intendo osservare l’obbligo di fedeltà).
§ Condizione: è nullo il matrimonio contratto sotto condizione futura (es. ti sposo a condizione che tu riceva quella certa eredità).
§ Violenza o timore: è nullo il matrimonio contratto contro la propria volontà per violenza fisica o per violenza morale o timore. Per produrre nullità il timore deve essere grave e deve provenire dall’esterno, cioè dal partner o da altra persona, e tale che uno, per liberarsene, si veda costretto a scegliere il matrimonio ( es. mi sposo sotto la spinta di insistenze e minacce dei miei genitori, mi sposo per sottrarmi ad una situazione familiare per me insostenibile, mi sposo per paura delle reazioni del mio partner nel caso gli comunicassi la mia decisione di lasciarlo).
2. Il diritto canonico prescrive per la forma della celebrazione del matrimonio i seguenti requisiti, in mancanza dei quali il matrimonio è nullo: assistenza dell’Ordinario del Luogo o del parroco o del sacerdote o diacono delegato da uno di essi; presenza di due testimoni.
3. Gli IMPEDIMENTI sono quelle circostanze che rendono la persona inabile a contrarre matrimonio.
L’attuale legislazione canonica prevede 12 impedimenti, alcuni di diritto divino, non dispensabili, altri di diritto ecclesiastico, suscettibili di dispensa da parte della competente autorità ecclesiastica.
Impedimenti di diritto divino, NON dispensabili:
- IMPOTENZA: è nullo il matrimonio se uno o entrambi i coniugi contraenti sono affetti da impotenza antecedente al matrimonio, cioè sussistere all’atto della celebrazione dello stesso, e perpetua.
- VINCOLO di un precedente matrimonio: è nullo il matrimonio contratto da chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente. Perché l’impedimento esista è necessario che il prcedente matrimonio sia valido, anche se non consumato.
Il precedente matrimonio civile costituisce matrimonio valido ai fini di questa norma, e dunque è impedimento per il matrimonio successivo, solo per i non battezzati. Invece per i battezzati, che sono tenuti all’osservanza della forma canonica, il precedente matrimonio civile non costituisce matrimonio valido e non rende nullo il successivo matrimonio canonico.
- CONSANGUINEITA’ : è nullo il matrimonio fra consanguinei in linea retta in tutti i gradi, sia ascendenti che discendenti (tra padre e figlia, tra madre e figlio, tra nonno e nipote…).
E’ nullo il matrimonio fra consanguinei in linea collaterale nel secondo grado (fra fratello e sorella).
Impedimenti di diritto ecclesiastico, DISPENSABILI
- Difetto di età. È nullo il matrimonio contratto dall’uomo prima dei 16 anni compiuti dalla donna prima dei 14 anni compiuti. La Conferenza Episcopale Italiana ha elevato il limite di età a 18 anni sia per l’uomo che per la donna.
- Disparità di culto: è nullo il matrimonio fra una persona battezzata nella Chiesa cattolica ed una persona NON battezzata.
- Ordine sacro: è nullo il matrimonio di coloro che sono costituiti negli ordini sacri( vescovi, presbiteri, diaconi).
- Voto di castità: è nullo il matrimonio dei religiosi e delle religiose, cioè di coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
- Rapimento della donna a scopo di matrimonio: è nullo il matrimonio contratto dalla donna e da colui che l’abbia rapita con lo scopo di costringerla a sposarlo.
- Coniugicidio. È nullo il matrimonio di colui che allo scopo di contrarre matrimonio con una determinata persona provoca la morte del coniuge di questa o del proprio.
- Consanguineità: è nullo il matrimonio fra consanguinei in linea collaterale del terzo (zio e nipote) e del quarto grado (zio e pronipote; fra primi cugini).
- Affinità: è nullo il matrimonio contratto da una persona con i consanguinei in linea retta del coniuge, in qualunque grado ( es. fra suocero e nuora, fra suocera e genero, fra patrigno e figliastra – cioè la figlia che la moglie ha avuto da una precedente unione). L’impedimento è perpetuo e non cessa con la morte del coniuge.
- Pubblica onestà: è nullo il matrimonio fra una persona e i consanguinei in linea retta del convivente notorio.
- Parentela legale: nasce dall’adozione e rende nullo il matrimonio nella linea retta in qualunque grado e nella linea collaterale nel secondo grado (es. fra gli adottanti e l’adottato, fra i figli degli adottanti e l’adottato).
1 commento:
Vorrei scrivere una mail alla dottoressa Mariuca Vadan.
é molto importante perciò vi chiedo la cortesia di darmi il suo indirizzo mail.
adrian
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