Per offrire una risposta esaustiva alla domanda è necessario attirare l’attenzione sulla realtà del matrimonio cristiano al fine di evitare confusioni e inutili speranze.
1. Il matrimonio secondo la Chiesa Cattolica.
La riflessione teologica, i documenti del magistero della Chiesa, e il Codice di diritto canonico del 1983 descrivono il matrimonio come:
- un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita,
- per sua natura ordinato al bene dei coniugi
- alla procreazione ed educazione della prole.
Le sue proprietà essenziali sono l’unità e l’indissolubilità.
Tra due battezzati, poi, il patto coniugale è sacramento.
La realtà matrimoniale sorge dal consenso delle parti, legittimamente manifestato tra un uomo e una donna, giuridicamente abili.
Il consenso è l’atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.
Il patto coniugale, espresso con un valido consenso, è indissolubile. Quando si tratta di un sacramento, cioè di un consenso valido espresso tra due battezzati, nessuna autorità umana può sciogliere questo matrimonio.
2. Nessun matrimonio validamente celebrato può essere dichiarato nullo.
Non esiste l’annullamento del matrimonio.
Con il termine “annullamento” si indica il togliere valore ed efficacia a un atto che invece per se stesso possiede questo valore ed efficacia. In riferimento al matrimonio, questo significherebbe che, di fronte a un consenso matrimoniale valido, dal quale è sorta una realtà indissolubile, come il matrimonio nel suo svolgersi, la Chiesa verrebbe meno al suo compito e non rispetterebbe l’indissolubilità del matrimonio.
Quello che comunemente si dice “annullamento del matrimonio”, in realtà, è una dichiarazione di nullità del matrimonio: Con la dichiarazione di nullità La Chiesa dichiara che un matrimonio non è valido.
3. Indissolubilità del matrimonio e dichiarazione di nullità
Il matrimonio celebrato validamente è indissolubile, e questa affermazione conserva sempre il suo valore e la sua importanza.
Laddove, però, non ci sia consenso valido, in quel caso non c’è neppure un valido matrimonio; manca la realtà che deve essere indissolubile.
Ben si comprende, allora, la differenza esistente tra la dichiarazione di nullità del matrimonio e il divorzio civile.
Mentre infatti con la dichiarazione di nullità la Chiesa dichiara, dopo un’accurata indagine, che il matrimonio non è mai esistito validamente, perché gravemente viziato all’origine, con il divorzio lo stato (la Chiesa non lo ammette) riconosce la volontà dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio. In altri termini la dichiarazione di nullità non è un «divorzio cattolico», perché non scioglie il matrimonio, ma soltanto riconosce il dato di fatto che un matrimonio non è mai esistito validamente.
4. Gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio
L’effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella possibilità, che viene data generalmente alle parti, di essere libere di celebrare validamente un matrimonio, qualora lo desiderino.
In tale modo, le persone che hanno iniziato una nuova relazione di tipo coniugale, senza essere unite nel sacramento del matrimonio – anche nel caso in cui siano tra di loro sposate civilmente –, hanno la possibilità di accedere ai sacramenti della Confessione e della Eucaristia, e di essere padrini o madrine nella celebrazione del sacramento del Battesimo e della Confermazione.
5. Cosa deve fare chi ritiene che il suo matrimonio sia nullo.
Chi ritiene che il suo matrimonio sia nullo, oppure semplicemente desidera fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale precedente, può chiedere informazioni al proprio parroco o alla la curia diocesana.
Si rivolge poi a un avvocato abilitato ad esercitare presso il Tribunale ecclesiastico con cui analizzare la propria vicenda coniugale, soprattutto nel periodo precedente il consenso matrimoniale.
S vi sono chiari e provati motivi che danno fondatezza a una domanda di nullità matrimoniale, si presenta una domanda (“libello”) al Tribunale Ecclesiastico.
6. Il processo
Una volta introdotto il libello, inizia il cosiddetto “processo”, il cui scopo è quello di cercare la verità della situazione matrimoniale. Nel corso del processo viene data la possibilità ai due coniugi di dire la loro versione dei fatti circa la vicenda del fidanzamento e del matrimonio. Vengono interpellati anche dei testimoni (di solito familiari e amici dei coniugi), i quali, con le loro deposizioni, aiutano a fare maggiore chiarezza sulla vicenda che si è chiamati ad esaminare. Naturalmente, vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento, si richiede da parte di tutti l’impegno di dire la verità. Inoltre tutto quello che si apprende viene trattato con la dovuta riservatezza, rispettando la privacy delle persone.
Al termine di questa raccolta delle prove, un “collegio” composto da tre giudici deve decidere se la domanda di nullità di matrimonio è fondata oppure non. Qualora si decida che il matrimonio è nullo, perché la causa si possa considerare conclusa, è necessario che essa riceva la conferma in appello da un altro collegio di tre giudici.
7. Il tempo necessario per ottenere una dichiarazione di nullità
Generalmente sono necessari circa tre anni per avere sentenza di dichiarazione di nullità, compresi i tempi necessari per la conferma in appello. Tuttavia alcune cause possono richiedere tempi più lunghi, qualora ad esempio uno dei due coniugi non voglia intervenire nel procedimento, oppure siano necessarie perizie psicologiche, oppure la causa presenti delle situazioni complesse da esaminare e da accertare, che richiedono tempi necessariamente più lunghi.
8. Quanto costa chiedere la nullità del matrimonio
Dal 1998 è in vigore una normativa della Conferenza Episcopale Italiana che disciplina questa materia con norme comuni per tutta l’Italia.
Il principio fondamentale, a cui si ispirano le norme della CEI, è il seguente: la dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale, che riguarda la vita cristiana dei fedeli.
Pertanto, la Chiesa si preoccupa che il contributo economico richiesto per le spese processuali e per l’assistenza da parte di un avvocato non allontani i fedeli, che abbiano fondati motivi per avvalersene, da tale strumento, riguardante la loro coscienza e la loro vita cristiana.
Per chi si trovasse in serie e documentate difficoltà economiche, sono previsti sia la dispensa totale o parziale dalle spese processuali, sia la possibilità dell’assistenza gratuita da parte dei Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico o da un patrono d’ufficio incaricato dal Tribunale stesso.
giovedì 31 gennaio 2008
martedì 29 gennaio 2008
Il Sacramento del matrimonio e i fondamenti della dichiarazione di nullità
Il matrimonio celebrato tra due battezzati cattolici o un battezzato cattolico e un'altra persona non cattolica è sacramento.
Esso è «immagine e partecipazione dell’alleanza d’amore del Cristo e della Chiesa»[1].
Il matrimonio considerato nella quasi totalità dei canoni 1055-1165 è il matrimonio in quanto sacramento. Per questo motivo, è necessario tener conto che il matrimonio canonico è, anzitutto, una realtà sopranaturale. Proprio per questo il canone 1134 recita: «Dal matrimonio valido nasce tra i coniugi un vincolo di per sé perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano, i coniugi sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato».
Ne consegue che pur considerando direttamente le norme canoniche sul matrimonio nel suo aspetto specificamente giuridico, non si può prescindere dalla dignità sacramentale del matrimonio, la quale resterà sempre come sfondo di ogni considerazione. Per questa ragione il matrimonio regolato dal Codice di Diritto Canonico non può essere ingabbiato nel solo aspetto giuridico, che anzi è superato di gran lunga. In questo libro è direttamente considerata la dimensione giuridica, nella consapevolezza che il matrimonio è realtà molto più ricca, della cui natura completa nella quale emerge la realtà sacramentale si deve quindi tener conto benché indirettamente. L’indole giuridica è solo un aspetto del matrimonio e non il più importante. Per il legislatore ecclesiastico, quindi, il matrimonio è «primo et essentialiter “sacramentum”», e solamente in via subordinata «institutum quoddam iuridicum generans iura atque obligationes»[2].
Anche per il battezzato, infatti, l'unico matrimonio valido è quello che ha la connotazione del sacramento e dunque celebrato nella forma prevista dal Codice di Diritto Canonico. Tale unione sacramentale avviene esprimendo il consenso nuziale davanti al parroco o all’Ordinario e a due testi (cf. can. 1055, § 2 e can. 1108).
Trattandosi quindi di un sacramento, non è difficile capire perché sia la Chiesa e solo la Chiesa a dovere e poter valutare se quel sacramento sia stato celebrato validamente o meno.
Si legge nella Dignitas connubii: «Il matrimonio dei cattolici, anche quando uno solo dei coniugi sia cattolico, è regolato non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico»[3]. E più avanti nel medesimo documento si sostiene che «le cause matrimoniali dei battezzati spettano per diritto proprio al giudice ecclesiastico (CIC, can. 1671) »[4].
Anche se potrà sembrare retorico, è bene chiarire subito che esiste un’enorme differenza tra la dichiarazione di nullità del matrimonio in quanto sacramento e l'annullamento civile del matrimonio, ossia il divorzio.
Il divorzio, o annullamento civile del matrimonio, è la sentenza con cui si dichiara come inesistente un matrimonio che esisteva e dal momento della sentenza non esiste più.
Tutt’altra cosa è la dichiarazione di nullità emessa da un tribunale ecclesiastico nei confronti di un sacramento che è stato, sì, celebrato davanti al parroco e a due testi, ma il cui consenso non era valido e pertanto il matrimonio non è mai esistito. «La Chiesa […] ribadisce la sua competenza per occuparsi di queste cause, poiché in esse è in gioco l’esistenza del matrimonio di almeno uno dei suoi fedeli, e tenendo soprattutto conto che il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti dallo stesso Cristo e affidati alla Chiesa. Disinteressarsi di questo problema equivarrebbe a oscurare in pratica la stessa sacramentalità del matrimonio. Ciò risulterebbe ancor meno comprensibile nelle attuali circostanze di confusione sull’identità naturale del matrimonio e della famiglia in alcune legislazioni civili che non solo accolgono e facilitano il divorzio, ma addirittura, in qualche caso, mettono in dubbio l’eterosessualità come aspetto essenziale del matrimonio»[5].
Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi agli avvocati e agli officiali del tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, notava che certamente «su tutto sovrasta la natura pubblicistica del processo di nullità di matrimonio e insieme la specificità giuridica di accertamento di uno stato, che è la constatazione processuale di una realtà oggettiva, dell’esistenza cioè di un vincolo valido oppure nullo. Questa qualificazione non può essere oscurata, nella procedura effettiva, dall’essere il processo di nullità inserito nel più ampio quadro processuale contenzioso. Occorre, inoltre, ricordare che i coniugi, ai quali peraltro compete il diritto di accusare la nullità del proprio matrimonio, non hanno però né il diritto alla nullità né il diritto alla validità di esso. Non si tratta, in realtà, di promuovere un processo che si risolva definitivamente in sentenza costitutiva, ma piuttosto della facoltà giuridica di proporre alla competente autorità della Chiesa la questione circa la nullità del proprio matrimonio, sollecitandone una decisione in merito»[6].
In buona sostanza nella dichiarazione di nullità (che quindi non è annullamento!) non si fa altro che prendere atto che quel matrimonio non è mai esistito e dichiara in modo pubblico che:
— quella coppia non ha mai contratto validamente matrimonio: anche se sono stati celebrati tutti i riti;
— anche se da quell’unione sono nati dei figli;
— anche se quella unione può essere durata un tempo discreto.
Opportuna inoltre ci sembra un’annotazione in merito ai pronunciamenti dei tribunali ecclesiastici. In un contesto di mentalità divorzistica, anche i processi canonici di nullità possono essere facilmente fraintesi, come se non fossero altro che vie per ottenere un divorzio con l’apparente beneplacito della Chiesa. «La differenza tra nullità e divorzio sarebbe meramente nominale. Attraverso un’abile manipolazione delle cause di nullità, ogni matrimonio fallito diventerebbe nullo. I Romani Pontefici, specialmente nelle loro allocuzioni annuali alla Rota Romana, hanno più volte mostrato l’autentico senso delle nullità matrimoniali, inseparabile dalla ricerca della verità, poiché la dichiarazione di nullità non è nessun scioglimento di un vincolo esistente, bensì solo la constatazione, a nome della Chiesa, dell’inesistenza di un vero matrimonio fin dall’inizio. Anzi, la Chiesa favorisce la convalida dei matrimoni nulli, quando essa sia possibile. Giovanni Paolo II lo ha spiegato in questo modo: “Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un’unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione” (Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, 6)[7].
***
È possibile celebrare il rito del matrimonio senza che il sacramento sia validamente celebrato? Ossia come è possibile celebrare il rito del matrimonio ed esprimere un consenso nuziale invalido?
Il sacramento del matrimonio
Che cos’è il matrimonio?
È il patto nuziale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro per tutta la vita una comunità per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole. Il matrimonio non è soltanto patto o contratto, ma è soprattutto sacramento permanente in quanto opera negli sposi una consacrazione permanente. Patto e sacramento sono indivisibili, poiché formano un’unica realtà. Per la sua origine divina, radicata nel diritto naturale, per il suo oggetto, le finalità e le sue proprietà essenziali il matrimonio e un contratto speciale. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento (cf. CIC, can. 1056).
Anche la legislazione ecclesiastica ha fatto proprio il principio contrattualistico del matrimonio derivante già dal diritto romano, secondo cui «consesus facit nuptias», ossia il matrimonio nasce dal consenso delle due persone come appunto recita il canone 1057: «L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana».
Lo stesso canone spiega anche che il consenso: «è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio».
E il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) conferma che «il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti, cioè sulla volontà di donarsi mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un'alleanza d'amore fedele e fecondo» (1662).
Che cosa intendiamo per atto della volontà? La volontà è la facoltà dello spirito umano di perseguire una cosa fino a ottenerla.
Ma riferirsi allo spirito umano vuol dire coinvolgere anche due altre facoltà: l'intelligenza e la libertà: l'intelligenza è la facoltà con cui conosciamo le cose, la libertà è la facoltà che rende capaci di scegliere fra realtà diverse.
Tali facoltà non sono tuttavia né differenti né distinte. Intelligenza, volontà e libertà costituiscono un tutt'uno così come unico è lo spirito umano. Infatti, si vuole ciò che si conosce e nel volere è iscritta la libertà della scelta.
Pertanto, quando si afferma che il matrimonio deriva da un atto della volontà si vuol dire che nel momento del consenso deve esserci contemporaneamente piena intelligenza, piena volontà e piena libertà; diversamente il matrimonio non potrebbe avere origine, poiché non sarebbe un atto pienamente umano e da un atto non umano non possono derivare né responsabilità né legami.
Occorre, tuttavia, sottolineare che il consenso fonda l’istituto del matrimonio, che esiste in quanto progettato da Dio Padre e riproposto da Gesù, il quale di quella istituzione naturale ha fatto un sacramento. «L'alleanza matrimoniale, mediante la quale un uomo e una donna costituiscono fra loro un'intima comunione di vita e di amore, è stata fondata e dotata di proprie leggi dal Creatore. Per sua natura è ordinata al bene dei coniugi così come alla generazione e all'educazione della prole. Tra battezzati essa è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (CCC 1660).
«Il matrimonio è un’istituzione di diritto naturale, le cui caratteristiche sono iscritte nell’essere stesso dell’uomo e della donna. Fin dalle prime pagine della Sacra Scrittura, l’Autore sacro presenta la distinzione dei sessi come voluta da Dio: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). Anche nell’altro racconto della creazione, il libro della Genesi riferisce che il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile» (Gn 2,18). La narrazione prosegue: «Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa”» (Gn 2,22). Il vincolo che viene a crearsi tra l’uomo e la donna nel rapporto matrimoniale va oltre ogni altro vincolo interumano, anche oltre quello con i genitori. Infatti, l’autore sacro conclude: «Per questo, l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24). Proprio perché realtà profondamente radicata nella stessa natura umana, il matrimonio è segnato dalle condizioni culturali e storiche di ogni popolo. Esse hanno sempre lasciato una loro traccia nell’istituto matrimoniale. La Chiesa, pertanto, non può prescindere da esse. «“Poiché il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia riguarda l’uomo e la donna nella concretezza della loro esistenza quotidiana in determinate situazioni sociali e culturali, la Chiesa, per compiere il suo servizio, deve applicarsi a conoscere le situazioni entro le quali il matrimonio e la famiglia oggi si realizzano” (FC 4). È nel cammino della storia e nella varietà delle culture che si realizza il progetto di Dio. Se da una parte la cultura ha segnato a volte negativamente l’istituzione matrimoniale, imprimendovi deviazioni contrarie al progetto divino, quali la poligamia e il divorzio, dall’altra in non rari casi essa è stata lo strumento di cui Dio si è servito per preparare il terreno a una migliore e più profonda comprensione del suo intendimento originario»[8].
Il matrimonio, uno e indissolubile, come realtà umana non è qualcosa di meccanico e di statico. La sua buona riuscita dipende dalla libera cooperazione dei coniugi con la grazia di Dio, dalla loro risposta al suo disegno d’amore. Se, a causa della mancata cooperazione a questa grazia divina, l’unione fosse rimasta priva dei suoi frutti, i coniugi possono e debbono far ritornare la grazia di Dio, loro assicurata dal sacramento, rinverdire il loro impegno per vivere un amore, che non è fatto soltanto di affetti e di emozioni, ma anche e soprattutto di dedizione reciproca, libera, volontaria, totale, irrevocabile.
Interessa, inoltre, precisare l’entità dell'istituto matrimoniale che Gesù ha elevato a dignità di sacramento per renderci consapevoli che il consenso nuziale dev’essere un atto libero della volontà dalla portata tanto grande quanto lo è il matrimonio stesso. «Secondo l'insegnamento di Gesù, è Dio che ha congiunto nel vincolo coniugale l'uomo e la donna. Certamente tale unione ha luogo attraverso il libero consenso di entrambi, ma tale consenso umano verte su di un disegno che è divino. In altre parole, è la dimensione naturale dell'unione e, più concretamente, la natura dell'uomo plasmata da Dio stesso a fornire l'indispensabile chiave di lettura delle proprietà essenziali del matrimonio. Il loro rafforzamento ulteriore nel matrimonio cristiano attraverso il sacramento (cf. CIC, can. 1056) poggia su un fondamento di diritto naturale, tolto il quale diventerebbe incomprensibile la stessa opera salvifica e l'elevazione che Cristo ha operato una volta per sempre nei riguardi della realtà coniugale»[9].
Afferma ancora Giovanni Paolo II: «Ogni matrimonio tra battezzati è sacramento. È sacramento in forza del Battesimo, che introduce la nostra vita in quella di Dio, facendoci “partecipi della natura divina”, mediante l’incorporazione al suo Divino Figlio, Verbo Incarnato, nel quale noi non formiamo che un solo corpo, la Chiesa. Si comprende allora perché l’amore di Cristo alla Chiesa sia stato paragonato all’amore indissolubile che unisce l’uomo alla donna e come possa essere efficacemente significato da quel grande sacramento che è il matrimonio cristiano, destinato a svilupparsi nella famiglia cristiana, Chiesa domestica, nel modo stesso in cui l’amore di Cristo e della Chiesa assicura la comunione ecclesiale, visibile e portatrice fin d’ora dei beni celesti. Ecco perché il matrimonio cristiano è un sacramento che opera una specie di consacrazione a Dio; è un ministero dell’amore che, mediante la sua testimonianza, rende visibile il senso dell’amore divino e la profondità del dono coniugale vissuto nella famiglia cristiana; è un impegno di paternità e di maternità; del quale il reciproco amore delle persone divine è la sorgente, l’immagine perfettissima, ineguagliabile. Questo mistero si affermerà e si realizzerà in ogni partecipazione alla missione della Chiesa, nella quale gli sposi cristiani devono dare prova di amore e testimoniare l’amore che essi vivono tra di loro, con e per i propri figli, in quella cellula ecclesiale, fondamentale e insostituibile, che è la famiglia cristiana»[10].
Nel canone 1055 , 1 si ricorda che il patto matrimoniale stabilisce tra i coniugi la comunità di tutta la vita per sua natura ordinata al bene degli stessi coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, mentre nel canone 1056 si aggiunge che le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, le quali nel matrimonio cristiano conseguono in forza del sacramento una particolare stabilità.
Dunque, con il consenso nuziale le due parti debbono creare una comunità di vita, anzi di tutta la loro vita, ossia comprensiva di ogni azione e di ogni dimensione, in ordine al bene di se stessi e alla procreazione ed educazione della prole. Papa Giovanni Paolo II ribadiva, infatti, che «in una prospettiva di autentico personalismo, l’insegnamento della Chiesa implica l’affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli»[11].
Sono qui indicate le finalità del matrimonio: il bene dei coniugi, che poi in concreto consiste nell'amore pieno, donato reciprocamente e felice nel senso profondo del termine anche se non in forma esaustiva, perché la felicità piena è solo in Dio; quindi il fine della procreazione e della educazione della prole. Queste due finalità si situano sullo stesso piano: essenziale è la prima come la seconda; non si tratta solo di procreazione ma anche di educazione della prole in quanto i figli necessitano di un amore da parte dei genitori che sia stabile nella loro vita.
Il Codice indica anche quali sono le proprietà essenziali dell'istituto del matrimonio: fedeltà e indissolubilità, ambedue necessarie per il bene dei coniugi come pure per quello dei figli.
Una volta chiarito che il consenso nuziale, ossia l'atto della volontà, è in ordine a un’istituzione da abbracciare e che impegna i coniugi per tutta la vita nel coinvolgimento totale di se stessi perché entrambi perseguano la loro felicità umana e possano generare e educare la prole, è facile comprendere che il consenso nuziale non può essere visto semplicemente alla stregua di un qualunque altro consenso umano, per esempio di compra-vendita di uno o anche più beni per quanto preziosi e costosi. Questo spiega l'insistenza iniziale nel far comprendere che un atto della volontà deve essere supportato dall'intelligenza e dalla libertà.
Tuttavia la nostra riflessione sarebbe lacunosa se non includesse la realtà dell’amore. Amare è la più alta espressione dell’essere umano: si può ben dire che la dignità della persona sta proprio nella sua capacità di amare, che ne coinvolge la pienezza dello spirito, quindi l’intelligenza, la volontà e la libertà. Pertanto è oltremodo necessario domandarsi se un matrimonio che si stabilisca senza amore sia un vero matrimonio: certamente non lo può essere, sebbene sia praticamente impossibile accertare dal punto di vista giuridico l’assenza di amore. Semmai, tale assenza potrebbe manifestarsi in determinati effetti o comportamenti, ma senza alcuna prova giuridica.
A livello processuale, laddove vi siano problemi o difetti nella intelligenza, volontà e libertà, è chiaro che non vi può essere amore autentico, vero, pregnante e oblativo. Quindi non meraviglia che alla base di un matrimonio nullo per qualche deficienza nelle facoltà umane vi sia sovente assenza di autentico amore.
«L'odierna mentalità, altamente secolarizzata, tende ad affermare i valori umani dell'istituto familiare staccandoli dai valori religiosi e proclamandoli del tutto autonomi da Dio. Suggestionata com'è dai modelli di vita troppo spesso proposti dai mass-media, si domanda: "Perché si deve essere sempre fedeli all'altro coniuge?" e questa domanda si trasforma in dubbio esistenziale nelle situazioni critiche. Le difficoltà coniugali possono essere di varia indole, ma tutte sfociano alla fine in un problema di amore. Perciò, il precedente interrogativo si può riformulare così: “Perché bisogna sempre amare l'altro, anche quando tanti motivi, apparentemente giustificativi, indurrebbero a lasciarlo?” Si possono dare molte risposte, tra cui hanno senz'altro molta forza il bene dei figli e il bene dell'intera società, ma la risposta più radicale passa anzitutto attraverso il riconoscimento dell'oggettività dell'essere coniugi, visto come dono reciproco, reso possibile ed avallato da Dio stesso»[12].
D’altra parte l’amore non è anche espressione dell’intelletto e della volontà? È chiaro allora che tutto ciò che impedisce una piena conoscenza non solo della persona che si intende sposare, ma anche del matrimonio stesso e delle conseguenze che esso comporta farà sì che quel consenso non sia valido.
Sorge qui il problema della maturità psicologica e affettiva. È una questione grave, che in ordine al matrimonio sta diventando oggi il vero problema.
Spesso limiti psicologi e affettivi marcano il matrimonio comunemente inteso come esperienza di vita e nulla più: per giunta, una esperienza a termine.
Oggi i giovani fanno davvero fatica ad accogliere un istituto che da Dio è stato pensato, voluto e donato, che esiste così com'è e che così com'è va abbracciato. «Il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane, suscettibile di essere configurata secondo una pluralità di modelli culturali. L'uomo e la donna trovano in se stessi l'inclinazione naturale a unirsi coniugalmente. Ma il matrimonio, come ben precisa San Tommaso d'Aquino, è naturale non perché "causato per necessità dai principi naturali", bensì in quanto è una realtà "a cui la natura inclina, ma che è compiuta mediante il libero arbitrio"[13]. È, pertanto, altamente fuorviante ogni contrapposizione tra natura e libertà, tra natura e cultura»[14].
Ecco perché dal momento in cui la volontà della persona pensa e vuole un matrimonio diverso da quello ideato da Dio, il matrimonio sacramento non esiste e, se non esiste, per quanto il rito possa essere stato celebrato, è da dichiararsi nullo.
Sono tre le impostazioni assai frequenti che fanno sì che il consenso nuziale apparentemente espresso il giorno delle nozze non sia un consenso che renda valido il matrimonio.
1. Ritenere che il matrimonio non debba necessariamente impegnare tutta la vita: in pratica si tratta di pensare a un matrimonio di prova o addirittura a tempo, con l'intento di portarlo avanti solo e se le cose andranno bene, pronti a liberarsene se le cose dovessero andare male. Un simile consenso nuziale appare fiacco e nasce quasi sempre da fidanzamenti turbolenti, portati avanti con la speranza di cambiamenti futuri, o da relazioni instabili.
2. Vi è chi dal matrimonio escluda i figli o in modo assoluto o condizionando la decisione di averne in un futuro da decidere, magari una volta sperimentatone la riuscita o che il partner abbia cambiato le intenzioni che aveva a riguardo prima delle nozze o, infine, che si presentino ulteriori condizioni. L'impostazione materialistica della vita sacrifica spesso i figli al lavoro, al denaro, alla carriera e ad altro.
3. Vi è chi dal matrimonio esclude l'impegno della fedeltà e della unicità del dono d'amore. A monte di una tale impostazione vi è una concezione non corretta dell’amore e il misconoscimento del dono come unico, esclusivo, fedele e indissolubile.
Non si pretende di esaurire qui la casistica che riguarda il matrimonio nel nostro tempo quanto di riferirne le esemplificazioni più ricorrenti. In realtà i motivi di nullità sono assai più numerosi e più complessi.
Fedele al vangelo del Signore, la Chiesa annuncia da sempre con grande impegno che il matrimonio come progettato da Dio è indissolubile, poiché così lo ha confermato il Signore Gesù. Ma è indissolubile un vero matrimonio, ossia quello valido: se non c’è, è inesistente e, se è inesistente, non c’è indissolubilità di un vincolo, per cui è logico dichiarare la nullità di quell’atto con cui apparentemente si è celebrato un rito.
Se dunque il matrimonio è inesistente, è persino doveroso dichiararlo pubblicamente nullo in ossequio alla verità e al diritto di due creature che non possono essere legate da un vincolo che non è mai esistito.
Il fatto che da quell’unione siano eventualmente nati dei figli non significa che quel matrimonio da invalido diventi valido: il canone 1057 del Codice di Diritto Canonico ricorda che il matrimonio nasce dal consenso delle due parti e che tale consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana. In ambito civile bene ha fatto il legislatore che ha previsto che i figli nati da un matrimonio dichiarato nullo sono e restano legittimi con tutti i diritti e i doveri conseguenti. Si tratta per la legge civile di prole nata da matrimonio putativo.
Alla luce di quanto abbiamo esposto si comprende come sia necessario lavorare innanzitutto sulle tre facoltà interessate: intelligenza, volontà e libertà.
La persona non si prepara al matrimonio solo nell'immediato; la capacità di conoscere seriamente una realtà come quella matrimoniale che coinvolge totalmente e per la vita implica una seria riflessione, un ragionamento convinto, un’autentica e veritiera comprensione e un costante approfondimento in merito a ciò che è l’unione matrimoniale.
La capacità di esercitare la propria volontà in piena libertà comporta l'aver imparato ad amare, ossia a darsi agli altri spontaneamente, con generosità e, soprattutto, lottando contro il proprio egoismo.
Fondamentale in questo contesto è la formazione della persona, che inizia fin dai più teneri anni, per farsi poi permanente e ricorrente.
Note.
[1] Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et Spes, 48.
[2] Cf. J. F.Castano, Il sacramento del matrimonio, Roma 1992, p.17.
[3] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Dignitas connubii, art. 2, §1, Libreria Editrice Vaticana, 2005.
[4] Cit., art. 3, §1.
[5] Julián Herranz, Conferenza stampa..., cit.
[6] Giovanni Paolo II, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 1996.
[7] Julián Herranz, Conferenza stampa..., cit.
[8] Giovanni Paolo II, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 28 gennaio 1991
[9] Idem, Allocuzione agli Avvocati e Officiali del Tribunale della Rota Romana, 28 gennaio 2002.
[10] Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 30 gennaio 1986.
[11] Idem, Allocuzione agli Uditori della Rota Romana, 27 gennaio 1997.
[12] Idem, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 30 gennaio 2003.
[13] Summa Theol. Suppl., q. 41, a. 1, in c.
[14] Giovanni Paolo II, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 1° febbraio 2001.
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