mercoledì 9 settembre 2015

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.[1]
Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.
Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,[2] giacché la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato Paolo VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.[3]
Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell’Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando comunque il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata considerazione, con l’ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in questo Motu proprio.
È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.
In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili.[4] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.
Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario.
Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma.
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. – È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.
III. – Lo stesso Vescovo è giudice. – Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche,[5] e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.
IV. – Il processo più breve. – Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina.
V. – L’appello alla Sede Metropolitana. – Conviene che si ripristini l’appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.
VI. – Il compito proprio delle Conferenze Episcopali. – Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall’ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.
Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l’aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.
Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.
VII. – L’appello alla Sede Apostolica. – Conviene comunque che si mantenga l’appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.
La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.
VIII. – Previsioni per le Chiese Orientali. – Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

Art. 1 - Il foro competente e i tribunali

Can. 1671 § 1. Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.
§ 2. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.
Can. 1673 § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.
§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.
§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.
§ 5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.
§ 6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.

Art. 2 - Il diritto di impugnare il matrimonio

Can. 1674 § 1. Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.
§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un’altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.
§ 3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.

Art. 3 - L’introduzione e l’istruzione della causa

Can. 1675. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.
§ 2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l’altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.
§ 3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1673 § 4.
§ 4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.
§ 5. La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.
Can. 1677 § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'esame delle parti, dei testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.
§ 2. Le parti non possono assistere all’esame di cui al § 1, n.1.
Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.
§ 2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.
§ 3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.
§ 4. Ogniqualvolta nell’istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione

Can. 1679. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.
Can. 1680 § 1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.
§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l’appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l’appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.
§ 3. Se l’appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.
§ 4. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.
Can. 1681. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione.
Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo.
§ 2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all’Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.


Art. 5 - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:
1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;
2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.
Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.
Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l’istruttore e l’assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.
Can. 1686. L’istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.
Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.
§ 2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.
§ 3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un’autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.
§ 4. Se l’appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto; se invece l’appello è ammesso, si rimetta la causa all’esame ordinario di secondo grado.


Art. 6 - Il processo documentale

Can. 1688. Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.
Can. 1689 § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.
§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.
Can. 1690. Il giudice di seconda istanza, con l’intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.

Art. 7 - Norme generali

Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l’una verso l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l’educazione.
§ 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.
§ 3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.
* * *
La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.
Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.
Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.
Affido con fiducia all’intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l’operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell’Assunzione della Beata Vergine Maria dell’anno 2015, terzo del mio Pontificato.
Francesco




Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l’applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l’accertamento della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.
Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.
Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.
Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo.
La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell’indagine.
Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità.
Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.
Art. 6. Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l’insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.


Titolo I - Il foro competente e i tribunali

Art. 7 § 1. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.
§ 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.
Art. 8 § 1. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.
§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423.


Titolo II - Il diritto di impugnare il matrimonio

Art. 9. Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l’istanza viene sospesa finché l’altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l’interesse legittimo.


Titolo III - L’introduzione e l’istruzione della causa

Art. 10. Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.
Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can. 1673 § 2.
§ 2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.


Titolo IV - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione

Art. 12. Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.
Art. 13. Se una parte ha dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.


Titolo V - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

Art. 14 § 1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.
§ 2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio.
Art. 15. Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684.
Art. 16. Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.
Art. 17. Nell’emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio delle parti o dei testi.
Art. 18. § 1. Le parti e i loro avvocati possono assistere all’escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l’istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.
§ 2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.
Art. 19. Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.
Art. 20 § 1. Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunziare la sentenza.
§ 2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.


Titolo VI - Il processo documentale

Art. 21. Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.


[1] Cf. Concilio ecumenico Vaticano II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.
[2] Cf. CIC, can. 1752.
[3] Cf. Paolo VI, Allocuzione ai partecipanti del II Convengo Internazionale di Diritto Canonico, il 17 settembre 1973.
[4] Cf. Relatio Synodi, n. 48.
[5] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.

lunedì 2 marzo 2009

L’esclusione del bonum sacramenti dal consenso matrimoniale canonico


Recita il can. 1101 - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.


Il matrimonio è il patto con il quale l'uomo e la donna costituiscono il consorzio di tutta la vita per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla generazione della prole. Anche se il matrimonio è un istituto di diritto naturale, poiché Cristo lo ha elevato alla dignità di sacramento fra battezzati, non può esistere un valido matrimonio tra di essi che non sia per ciò stesso sacramento.

Il matrimonio è costituito dal consenso delle parti manifestato fra persone per diritto abili. Questo atto consensuale poiché è l'atto di donazione e accettazione integrale, non può essere supplito una nessuna potestà umana.
Il consenso matrimoniale deve avere essere libero, volontario, razionale, umano e conforme a come la Chiesa interpreta il matrimonio. La Chiesa nella sua missione di annunziare la buona novella della salvezza delle anime, ha avuto anche il compito di statuire gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio senza i quali non può essere contratto un valido matrimonio; infatti è proprio attraverso l’osservanza degli elementi e delle proprietà che la Chiesa attribuisce al matrimonio che i coniugi tendono alla santificazione e alla testimonianza della fede in Cristo.
Nonostante che il matrimonio non sia solo un sacramento, ma anche un contratto, in questo particolare tipo di contratto i coniugi non hanno alcuna autonomia contrattuale e non possono decidere a proprio piacere il contenuto delle obbligazioni matrimoniali; d'altra parte poiché l'unione fra l'uomo e la donna significa l'unione di Cristo con la Chiesa, si tratta di una unione sacramentale che, manifestando la fede, non essere modificata nella sua sostanza, altrimenti non sarebbe più il simbolo dell’unione fra Cristo e la Chiesa.
Proprio dalla dignità sacramentale del matrimonio nasce l'obbligo per i coniugi di avere intenzione di fare un matrimonio conforme a come lo considera la Chiesa, del resto nella Gaudium et Spes n. 48, frutto del Concilio Vaticano II si dice che il matrimonio è un patto fondato dal creatore, governato dalle sue leggi e instaurato attraverso il consenso personale e irrevocabile.

Il canone 1101 § 1 C.I.C. stabilisce la presunzione di conformità dell'intenzione interna del nubente con i segni e le parole posti in essere durante la celebrazione del matrimonio; questa presunzione di conformità della volontà interna con la volontà esterna manifestata durante la celebrazione del matrimonio, discende proprio dal canone 1060 C.I.C. il quale statuisce il più generale principio di validità del matrimonio celebrato fino alla prova giudiziale della sua nullità. Per la dichiarazione della nullità del matrimonio canonico è necessario perciò superare la presunzione di conformità fra la volontà interna e la volontà esterna che è stata manifestata al momento della celebrazione del matrimonio.
Sia in dottrina che in giurisprudenza si distingue tra l'esclusione totale e l'esclusione parziale, nel primo caso colui che contrae matrimonio lo fa con una volontà interna di non contrarre matrimonio, nel secondo caso colui che contrae matrimonio, pur volendo contrarlo, vuole un tipo di matrimonio non conforme all'idea di esso della Chiesa. Di conseguenza nella simulazione parziale il contraente ha una disposizione d'animo del tutto diversa da quella della simulazione totale e l’esclusione anche di tutti i beni del matrimonio dal proprio consenso, non può essere detta esclusione totale poiché, pur con la volontà di escludere tutti i beni del matrimonio, il contraente voleva il matrimonio, non mancava del tutto la volontà di non contrarlo.

In diritto canonico si parla spesso di simulazione, ma impropriamente, poiché il Codice di Diritto Canonico non parla mai di simulazione, ma soltanto di esclusione. Fra simulazione ed esclusione vi è una sottile differenza poiché con il termine simulazione si intende un patto esclusivamente bilaterale diretto a simulare del tutto o solo parzialmente l'atto giuridico che è stato posto in essere, mentre invece l'esclusione può essere non solo bilaterale, ma anche unilaterale perciò posta in essere da un solo contraente. In diritto civile non si concepisce la simulazione unilaterale, perciò il legislatore non parla mai di esclusione ma solo di simulazione che è per sua natura solo bilaterale.
La simulazione è la discordanza fra la volontà interna e la volontà manifestata esternamente; nella simulazione il contraente, pur manifestando di volere porre in essere l'atto giuridico, internamente o non lo vuole del tutto, o lo vuole senza un elemento o una sua proprietà essenziale.
Nel processo canonico è possibile provare in giudizio che uno dei contraenti, anche solo unilateralmente, escluse il matrimonio stesso o una sua proprietà essenziale con un atto positivo di volontà; per la dichiarazione della nullità del matrimonio è necessario quindi superare la presunzione di conformità fatta dal canone 1101, fra volontà interna e volontà esternamente manifestata. Ciò che provoca la nullità del matrimonio è l'atto positivo di volontà escludente posto in essere dal contraente al momento della celebrazione del matrimonio.
In relazione all'atto positivo di volontà la dottrina e la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha elaborato tre teorie: la teoria dei due atti positivi di volontà, secondo la quale al tempo della manifestazione del consenso matrimoniale vi sono due atti positivi di volontà, il primo diretto a contrarre matrimonio, il secondo diretto ad escludere il matrimonio stesso o un suo elemento o proprietà essenziale, la teoria della volontà prevalente, secondo la quale al tempo della manifestazione del consenso matrimoniale, fra le due volontà, quella interna e quelle esterna, prevalse una volontà sola, diretta a contrarre o a non contrarre matrimonio, la teoria dell'unico atto positivo di volontà, teoria tuttora utilizzata e prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale anche se il nubente durante la celebrazione del matrimonio aveva manifestato il proprio consenso, si può parlare di un solo atto positivo di volontà poiché la vera volontà del nubente non era quella esterna ma quella interna diretta ad escludere.
L'atto positivo di volontà ha tre elementi, l'atto, poiché è necessario che il nubente manifesti la propria volontà di escludere un elemento o una proprietà essenziale del matrimonio per mezzo di un atto esplicito o implicito, la positività, poiché non è sufficiente che all'atto sia negativo – nolle -, ma è necessario dell'atto sia positivo - velle non -, volontà, poiché non è sufficiente che l'intenzione escludente rimanga nell'intelletto, ma è necessario che vi sia una vera e propria volontà escludente un elemento o una proprietà essenziale del matrimonio.
Ai fini della dichiarazione della nullità del matrimonio non è necessario che l’atto positivo di volontà sia esplicito, cioè espresso attraverso delle parole che manifestino l'intenzione escludente, ma è sufficiente che l'atto sia implicito, cioè espresso attraverso dei fatti, delle circostanze, che manifestino l'intenzione escludente del nubente.
Il vero atto positivo di volontà non deve essere confuso con le figure simili che non essendo atti positivi di volontà, non provocano la nullità del matrimonio: l'intenzione interpretativa, che si ha quando un coniuge dice, se al tempo della celebrazione del matrimonio vi avessi pensato, avrei escluso quel bene del matrimonio, l'intenzione abituale, che si ha quando il nubente, anche se prima del matrimonio voleva escludere un elemento o una proprietà essenziale del matrimonio, poi, al tempo della celebrazione dello stesso, non aveva reso attuale questa intenzione, rinunciando all'esclusione, la volontà generica costituita, che si ha quando il nubente, prima della celebrazione del matrimonio, aveva una disposizione generale dell'animo favorevole all'esclusione, ma poi, al momento della celebrazione del matrimonio, non l'aveva concretizzata in un atto positivo di volontà escludente.
Nell'esclusione parziale possono essere esclusi sia gli elementi essenziali del matrimonio sia le proprietà essenziali; gli elementi del matrimonio sono stati individuati nei tre beni agostiniani, il bonum fidei, il bonum prolis, il bonum sacramenti, più il bonum coniugum
[1], le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l'indissolubilità [2].
Bonum Sacramenti. Il bene dell'indissolubilità del matrimonio sorge in via diretta dalla sacramentalità dello stesso, lo ribadisce il can. 1056 che lo elenca fra le proprietà essenziali del matrimonio canonico. Le proprietà essenziali del matrimonio ai sensi dello stesso canone in virtù del sacramento ottengono particolare fermezza
[3].
L'unione fra l'uomo e la donna attraverso il sacro vincolo del matrimonio è indissolubile poiché rappresenta l'unione fra Cristo e la Chiesa che è per sua natura indissolubile, da questo punto di vista l'unione perpetua fra i coniugi nel matrimonio è una testimonianza di fede che tutti coloro che lo contraggono hanno il dovere di portare nei confronti della comunità.
Vi è una relazione intrinseca fra il matrimonio perpetuo e l'amore coniugale, infatti colui che veramente ama, essendo ispirato da quell'amore che ha spinto all'unità perpetua Cristo con la chiesa, non desidera contrarre un matrimonio indissolubile e spera che l'unione possa durare per tutta la vita.
Il bene dell'indissolubilità può essere escluso nel momento di contrarre matrimonio, se ciò avvenga attraverso un atto positivo di volontà con il quale il nubente si ripropone di contrarre un vincolo solubile, contrae invalidamente. Ciò significa che non è sufficiente il mero errore sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma si richiede un vero e proprio atto positivo di volontà con il quale il nubente, essendo a conoscenza dell’indissolubilità del matrimonio canonico, voglia contrarre un matrimonio solubile.
L'esclusione del bene dell'indissolubilità, secondo giurisprudenza unanime, provoca la nullità del matrimonio sia se è posto sia in senso assoluto, cioè, se il matrimonio sarà infelice divorzierò, sia in senso ipotetico, cioè, se sarà il caso, se sarai infedele, sterile, divorzierò
[4].
Il bene dell'indissolubilità è escluso anche se il nubente faccia dipendere lo scioglimento del vincolo da una qualche circostanza futura e incerta, in questo caso, non si tratta di una condizione ma di esclusione dell'indissolubilità.
Nel bonum sacramenti, non si distingue fra il diritto e l'esercizio del diritto.
Perché il matrimonio sia nullo per esclusione dell'indissolubilità, non è sufficiente la forma mentis del nubente o la sua idea che il matrimonio debba essere dissolubile, né la semplice disposizione di animo a favore dell’indissolubilità infatti, è necessario che esso con un atto positivo di volontà si riservi il diritto di sciogliere il vincolo in caso di infelice esito del matrimonio.
Si deve però ricordare che parte della dottrina rileva che, in caso di errore pervicace, essendo il nubente totalmente compenetrato dalla propria idea che il matrimonio sia dissolubile, si deve ammettere che l'atto positivo di volontà possa essere almeno implicitamente supposto poichè il nubente non avrebbe potuto agire diversamente da come egli pensava che il matrimonio dovesse essere.
Generalmente quando si accusa il matrimonio di nullità per l'esclusione del bene dell'indissolubilità, colui che aveva escluso tale bene riferisce di avere voluto riservarsi il diritto di divorziare in caso di infelice esito del matrimonio; a questo riguardo la giurisprudenza si è chiesta se il termine divorzio, utilizzato dal simulante, debba essere interpretato come limitato alla vincolo civile oppure esteso anche al vincolo canonico. La questione non è di minore importanza poiché se il nubente riservandosi il diritto di divorziare intendesse dire che si riserva il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale civile, il matrimonio canonico resterebbe valido, mentre invece, se il nubente riservandosi il diritto di divorziare intendesse riferirsi anche al vincolo canonico il matrimonio sarebbe nullo.
A questo riguardo parte della giurisprudenza distingue fra la riserva di divorzio solo civile e la riserva di divorzio anche canonico, parte della giurisprudenza invece non fa questa distinzione e ritiene che l'intenzione di divorziare, e quindi di cessare la convivenza matrimoniale, debba essere necessariamente riferita sia al vincolo civile sia al vincolo canonico a meno che il nubente non lo escluda espressamente.
In ogni modo la giurisprudenza generalmente ammette che quando si è provato che il nubente si fosse riservato il diritto di divorziare prima della celebrazione del matrimonio, sia una presunzione a favore del fatto che questo proposito di divorziare sia riferito non solo al vincolo civile ma anche al vincolo canonico
[5].

Note

[1] Cfr. can. 1055 C.I.C: “Il patto matrimoniale con cui l'uomo è la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”.
[2] Cfr. can. 1056 C.I.C.
[3] Cfr. can. 1056 C.I.C.
[4] Cfr. coram Funghini, decisio diei 28 martii 1990, n. 2, in R. R. Dec., vol. LXXXII, p. 241; coram Palestro, decisio diei 19 februarii 1992, n. 3, in R. R. Dec., vol. LXXXIV, p. 65
[5] Coram Colagiovanni, die 17 ianuarii 1984, n. 5, in R.R.Dec., vol. LXXVI, p. 19.

martedì 3 febbraio 2009

Ortodossi e Cattolici. Differenze e Convergenze



C'è subito da dire che, proprio per la comune origine delle due Chiese, le somiglianze sono molte di più delle differenze. Se le somiglianze risaltano facilmente, le differenze appaiono invece chiare per lo più ai soli studiosi.
Esposizione e contenuto della teologia ortodossa
Dio e Trinità.
L'esistenza di Dio, nella teologia ortodossa, è più sentita che dimostrata. Dio per l'ortodosso non è un'idea astratta, ma una realtà viva, presente e operante. Quanto alla sua natura, la ragione umana ha difficoltà a dimostrarla. E’ più facile dire ciò che Dio non è, che ciò che è. Si conoscono però bene le sue perfezioni e i suoi attributi, in quanto con questi Egli si è rivelato agli uomini. Non è quindi il Dio ignoto dei filosofi, ma un Dio vivo che si rivela e agisce.
La Trinità delle persone in Dio è insegnata e creduta esplicitamente sia dalla Chiesa ortodossa che dalla Chiesa cattolica. Solo nel modo di esporla la teologia ortodossa diversifica alquanto dalla teologia cattolica.
Creazione e peccato originale
La dottrina ortodossa sulla creazione, sia del mondo sia dell'uomo, è perfettamente identica a quella cattolica. Con la parola mondo s'intende non solo il mondo visibile (terra, astri, ecc.), ma anche il mondo invisibile (cioè angeli, la cui dottrina occupa nella Chiesa orientale un posto ancor più grande che nella Chiesa occidentale).
Alquanto diversa è invece la dottrina sul peccato originale. In Occidente ha prevalso la dottrina di Sant'Agostino, che vede la responsabilità di tutti gli uomini nel peccato di Adamo. In Oriente, invece, si preferisce ammettere che non è la colpa che passa nei singoli uomini, ma la conseguenza della colpa, la cui imputazione rimane circoscritta al solo Adamo.
Incarnazione e redenzione
Mentre la teologia occidentale vede nella redenzione prevalentemente la liberazione dal peccato, quella orientale vede invece la divinizzazione della natura umana, mediante l'assunzione di questa da parte di Cristo nell'incarnazione.
Solo nel sec. XVI e XVII fu accolta dai teologi ortodossi la dottrina di Sant'Anselmo della soddisfazione infinita offerta dal sacrificio della croce, ma i teologi più moderni sono sempre maggiormente propensi a respingere questa dottrina in quanto formula giuridica e antropomorfica.
Mariologia
La dottrina ortodossa sulla Madonna si trova enunciata nel Catechismo greco ortodosso, pubblicato nel 1928 da Callinico, arcivescovo di Tiatira, dove si legge: "La nostra Chiesa chiama la benedetta Maria "Madre di Dio", perché veramente essa ha generato Dio; "Immacolata" perché essa fu purificata da ogni macchia dalla discesa dello Spirito Santo in seguito alla visita dell’Angelo; "sempre vergine", perché essa ha conservato la verginità prima, durante e dopo il parto"
Come si vede, a parte la singolare dottrina che sostiene l'immacolatezza della Madonna solo a partire dall'Annunciazione, per tutto il resto concorda con la dottrina cattolica.
Circa l'Assunzione corporea in cielo della Madonna, anche se essa non viene trattata esplicitamente dai teologi ortodossi, rimane il fatto che la liturgia bizantina ne celebra il ricordo fin dal V secolo. E siccome in Oriente la liturgia è veramente considerata regola di fede, non c'è dubbio che anche questa verità mariologica faccia parte del deposito comune delle verità di fede professate dagli ortodossi e dai cattolici.
Escatologia e novissimi
Sulla sorte delle anime dopo la morte, vi sono molte divergenze con la dottrina cattolica. Generalmente i teologi ortodossi negano che alla morte segua subito un giudizio definitivo sul destino eterno dell’anima e sono invece inclini ad ammettere che il giudizio, cosiddetto particolare dai cattolici, sia solo un giudizio provvisorio, per il quale l'anima si limita a prendere conoscenza del premio, o della pena che ha meritato.
In attesa del giudizio finale. le anime dei morti rimarrebbero in uno stato intermedio detto ade, in cui non possono né meritare né espiare: possono però essere aiutate a cambiare la loro situazione e a essere liberate, anche dal peccato mortale, dalle preghiere e dai suffragi dei vivi. Unica condizione, che non siano morte in stato di disperazione.
La dottrina ortodossa sulla condizione intermedia dell’anima esclude perciò l’idea di un purgatorio, così come è concepito dalla teologia occidentale. Diffusa è pure l’opinione che non si possa parlare di pene eterne di peccato esterno. Pochi tra gli ortodossi sono disposti ad ammettere tranquillamente e in senso assoluto, che vi siano anime dannate in eterno: ciò sarebbe contrario all’immenso amore di Dio.
La gente semplice prega per tutti i morti, credendo che Dio possa strappare dalle pene dell’inferno anche il più grande peccatore.
I Sacramenti
Come la Chiesa cattolica anche l'ortodossa ha una teologia sacramentaria che ammette l'esistenza di riti particolari, detti in greco misteri e in latino sacramenti, i quali, secondo una definizione abbastanza comune, sono azioni sacre istituite da Cristo e compiute dai suoi ministri, le quali contengono la grazia invisibile di Dio e la comunicano mediante un segno visibile. Per quanto riguarda il numero dei sacramenti, tutta la tradizione ortodossa concorda con quella cattolica nell'ammetterne sette. Quanto al carattere indelebile di alcuni, esso viene universalmente ammesso per il Battesimo, non da tutti per la Confermazione e l'Ordine sacro.
A) Battesimo
Anche per gli ortodossi il Battesimo è il primo dei sacramenti e di tutti il più necessario, perché per esso si viene introdotti nella Chiesa. Ministro del Battesimo è sempre il sacerdote; il laico ortodosso solo in caso di necessità.
A differenza dei cattolici, presso gli ortodossi il sacramento viene amministrato per immersione.
Quanto alla validità del Battesimo dei cattolici romani, oggi essa è universalmente accettata; non così in passato. Tuttavia non mancano qui e là casi di ribattezzazione. Come la chiesa cattolica, così anche quella ortodossa ammette la possibilità di sostituire al Battesimo di acqua il Battesimo di sangue, cioè il martirio.
B) Cresima
Nella Chiesa ortodossa la Cresima segue immediatamente il Battesimo e generalmente viene conferita nel corso della stessa celebrazione. Essa viene conferita dallo stesso ministro che è il sacerdote, e la sua amministrazione non è riservata al Vescovo. La materia della Cresima è costituita dal sacro crisma che è olio di oliva purissimo mescolato a una gran quantità di sostanze aromatiche, consacrato dal vescovo, il Giovedì santo, ogni sette anni.
La formula consiste nelle parole: "Sigillo del dono dello Spirito Santo" e l'unzione viene fatta non solo sulla fronte, ma anche su occhi, narici, orecchie, bocca, petto, mani e piedi. Contrariamente alla Chiesa cattolica, gli ortodossi ammettono che la Cresima si possa reiterare quando si tratta di apostati che ritornano alla loro fede.
C) Eucaristia
La dottrina della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia è chiaramente espressa nella lettera che i patriarchi orientali inviarono nel 1723 ai vescovi anglicani.
"Noi crediamo - essi scrissero - che in questo sacramento N. S. Gesù Cristo non è presente solo simbolicamente o figurativamente, ma veramente e realmente, così che dopo la consacrazione del pane e del vino questi, quanto allo loro sostanza, sono cambiati e mutati nel vero corpo del Signore".
Quanto al momento della trasformazione del pane e del vino in Eucaristia, che noi chiamiamo transustanziazione, per la maggioranza dei teologi ortodossi moderni le parole sacramentali e l'invocazione dello Spirito Santo, detta epiclesi, formano un tutto inscindibile.
Circa la materia dell'eucaristia, l'Oriente propende per il pane fermentato perché lo ritiene più completo, in quanto considera il lievito come anima del pane stesso e vede in questo meglio raffigurata la sua dottrina sulla natura umana completa di Cristo, anima e corpo.
La Chiesa ortodossa non condivide l'uso della Chiesa latina della comunione sotto una sola specie e anche qui essa è aderente alla sua dottrina del Cristo totale, secondo la quale il Signore nell'Eucaristia si forma un corpo di pane e lo anima col suo sangue. (2)
D) Penitenza
Ministro della Penitenza, anche per la Chiesa ortodossa, è il sacerdote. Nel medioevo era diffuso l'uso di confessarsi a monaci non sacerdoti e di ricevere da loro l'assoluzione, ma questo abuso fu combattuto dai teologi e condannato dalla Chiesa ortodossa.
La penitenza che il sacerdote impone dopo la confessione, le cosiddette epitimie secondo l'attuale dottrina teologica ortodossa, non hanno carattere soddisfatorio, ma soltanto pedagogico, perché il sacramento cancella anche le pene.
Per questo motivo la Chiesa ortodossa ignora e rifiuta la dottrina cattolica delle indulgenze.
E) Ordine sacro
L'Ordine nella Chiesa ortodossa comprende tre gradi: diaconato, presbiterato ed episcopato. Anticamente, la Chiesa ortodossa riteneva che la consacrazione, una volta ricevuta, fosse incancellabile e quindi l'ordinazione non si potesse reiterare. Oggi i teologi ortodossi sono inclini ad ammettere che l'Ordine sacro non abbia carattere indelebile e che lo si possa perdere per degradazione o per rinuncia.
Riguardo alla validità di ordinazioni fatte da vescovi non ortodossi, compresi i cattolici, la Chiesa ortodossa non ha tenuto una condotta costante; talvolta le ha respinte, talvolta le ha accettate.
F) Matrimonio
Il Matrimonio viene definito nella teologia ortodossa: "il sacramento per il quale, mentre il sacerdote pone l'uno nell'altra la mano degli sposi e implora su di loro lo benedizione di Dio, la grazia divina scende su di loro e li unisce indissolubilmente per tutta la loro vita, per il mutuo aiuto e per la generazione dei figli in Cristo". In questo modo, secondo la concezione ortodossa, il ministro del sacramento è il sacerdote e non, come nella Chiesa cattolica, gli sposi. Tale concezione però è solo della teologia ortodossa recente, perché in passato si intendeva che i ministri del sacramento fossero gli sposi stessi.
Esiste invece un profondo contrasto tra la dottrina cattolica e quella ortodossa per ciò che riguarda l'indissolubilità del matrimonio. Secondo la teologia ortodossa, infatti, il matrimonio può essere sciolto ove intercorrano alcune ragioni. Quante e quali siano queste ragioni è difficile poterlo dire, in quanto la prassi ortodossa varia da Chiesa a Chiesa e talvolta da regione a regione all'interno di una stessa Chiesa.
G) Olio santo
Dalla teologia ortodossa l'Olio santo viene definito il sacramento per il quale il sacerdote unge con olio l'infermo e implora la grazia di Dio per la guarigione dalla malattia corporale che l'affligge e, insieme, dai mali spirituali che spesso sono la causa di quelli materiali. L'olio necessario per le unzioni deve essere consacrato ogni volta e questo rito comporta la presenza di sette sacerdoti, i quali poi procedono all'unzione dell'infermo. Da notare che spesso l'amministrazione di questo sacramento viene fatta anche fuori dei casi di malattia e talvolta è un rito che si compie il Giovedì santo su tutti i presenti, oppure in altre particolari circostanze.
Dottrina sulla Chiesa
La Chiesa, nella dottrina ortodossa, più che una società è concepita come una comunità di credenti, alla quale appartengono di diritto quanti sono battezzati in Cristo. Capo di questa comunità non può essere un uomo, ma solo il Signore Gesù Cristo. Suoi vicari, nelle singole Chiese particolari, sono i vescovi eletti dallo Spirito Santo come successori degli apostoli.
Le Chiese locali, presiedute dai propri vescovi, sono unite dall'identità della loro fede e della loro testimonianza. L'unità della Chiesa si ha quindi, secondo gli ortodossi, dall'unità dì fede e non dall'unità di amministrazione gerarchica.
Principali punti di divergenza
Secondo quello che può ritenersi l'insegnamento comune dei teologi ortodossi, i punti di divergenza fra la dottrina ortodossa e quella cattolica sarebbero attualmente i seguenti:
1) La Processione dello Spirito Santo, che dai cattolici viene attribuita congiuntamente al Padre e al Figlio, mentre dagli ortodossi viene attribuita solo al Padre. La storia di questa controversia è molto antica. La tesi della Processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio ("Filioque", in latino, da cui il nome della questione) venne fatta propria da Sant'Agostino e da altri Padri occidentali, mentre la formula "a Patre per Filium" venne invece seguita dai bizantini. Per molto tempo essa non diede luogo a particolari dispute. Durante il medioevo questa controversia continuò ad agitare i teologi, sia greci che latini, e a nulla valsero gli accordi raggiunti nei Concili di Lione (1274) e di Ravenna - Firenze (1438-39). Oggi la questione ha perduto molto della sua acredine polemica.
2) L'aggiunta della parola "Filioque" al Credo, venne fatta dai latini, ma non ritenuta legittima dagli ortodossi. La storia di questa aggiunta non è ben chiara. Non esiste, infatti, né un concilio, né un documento pontificio che ne abbia autorizzato l'inserzione. La sentenza più comune indica la Spagna come il luogo dove, per primo, si sarebbe verificata questa aggiunta verso la fine del sec. VII. Dalla Spagna questo uso sarebbe passato in tutto il mondo latino, con l'apporto di Carlo Magno, dopo la sua incoronazione a imperatore del Sacro Romano Impero, e dove dalla Chiesa romana sarebbe stato fatto proprio verso la fine del sec. VIII.
3) La controversia delle parole consacratorie o epiclesi. Secondo i cattolici occidentali la consacrazione eucaristica avviene con le sole parole: "Questo è il mio corpo [...] Questo è il mio sangue...". Secondo gli orientali a queste parole bisogna aggiungere la speciale invocazione allo Spirito Santo, detta epiclesi.
La questione dell'epiclesi ebbe come sostenitori acerrimi i greci, i quali però, più che su argomenti teologici, basavano la loro spiegazione su argomenti liturgici. I latini si rifacevano, e insistono ancora oggi, sull'antichità della loro dottrina, che è di molto anteriore alla controversia sollevata dai greci.
4) La dottrina del purgatorio e dell'escatologia. La controversia su questo argomento sorse molto tardi, verosimilmente agli inizi del sec. XII e venne molto dibattuta durante il Concilio di Firenze (1438). Fin da allora si erano formate due correnti tra i teologi greci: alcuni negavano recisamente l'esistenza del purgatorio e ne respingevano perfino il nome; altri, sotto la guida del cardinale Bessarione, si limitavano invece a dissentire dai latini solo per quanto riguarda la reale pena del purgatorio, se cioè essa consistesse nel fuoco o in qualche altra privazione.
5) il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. Anticamente la teologia bizantina non aveva mai posto in dubbio questo particolare privilegio di Maria, anche dopo la separazione delle Chiese. Tuttavia non sono mancati teologi, specialmente russi, che a partire dal sec. XVI, sotto l'influsso della teologia protestante, hanno cominciato a esprimere certe riserve. In realtà esiste su questo punto un certo divario anche fra i teologi ortodossi.
6) La dottrina sul primato romano e sull'infallibilità pontificia. Questo punto, che i teologi ortodossi unanimemente non vogliono riconoscere e che in definitiva costituisce la ragione della loro separazione dalla Chiesa romana, è l'unico grande ostacolo alla riunione.
A proposito del primato romano, alcuni anni fa il patriarca dì Mosca, Pimen, affermava: "La questione del primato di Roma resta sempre lo scoglio sullo via dello riunificazione organica delle nostre Chiese..." e, nel 1992, in un'intervista rilasciata a Jesus, anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, ha dichiarato: "E’ sempre questa questione che maggiormente ci separa".
La storia di questa controversia ha inizio praticamente con il patriarca Fozio (sec. IX). Prima di lui non erano mancati dissidi fra la Chiesa bizantina e la Chiesa romana, ma nessuno mai aveva posto in dubbio l'autorità del Vescovo dì Roma su tutta la Chiesa.
Conseguenza prima della negazione del primato del Papa è il non riconoscimento dell'infallibilità pontificia, che venne proclamata come dogma di fede nel Concilio Vaticano I, del 1870.

Concludendo...
Dopo aver studiato per lunghi anni le differenze tra cattolici e ortodossi, quelle stesse di cui abbiamo parlato, il filosofo russo Vladimir Solov'ev giunse a questa consolante conclusione: "Cattolici e ortodossi continuano immutabilmente a essere membri dello stessa Chiesa di Cristo, una e indivisibile. Benché separati non hanno cambiato il loro rapporto con Cristo e con lo sua Grazia misteriosa. Da questo punto di vista, non dobbiamo nemmeno preoccuparci della riunione, perché siamo già una cosa sola".

Benetto XVI ai Giudici della Rota Romana

Illustri Giudici,

Officiali e Collaboratoridel Tribunale della Rota Romana!

La solenne inaugurazione dell’attività giudiziaria del vostro Tribunale mi offre anche quest’anno la gioia di riceverne i degni componenti: Monsignor Decano, che ringrazio per il nobile indirizzo di saluto, il Collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali del Tribunale e gli Avvocati dello Studio Rotale. A voi tutti rivolgo il mio saluto cordiale, insieme con l’espressione del mio apprezzamento per gli importanti compiti a cui attendete quali fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede.

Voi vi aspettate dal Papa, all’inizio del vostro anno di lavoro, una parola che vi sia luce e orientamento nel disimpegno delle vostre delicate mansioni. Molteplici potrebbero essere gli argomenti su cui intrattenerci in questa circostanza, ma a vent’anni di distanza dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II sull’incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), sembra opportuno chiedersi in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici. Non è questo il momento per tracciare un bilancio, ma è davanti agli occhi di tutti il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l’esigenza di cui parlava il mio venerato Predecessore: quella di preservare la comunità ecclesiale «dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente» (Allocuzione alla Rota Romana, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458).

Nel nostro odierno incontro mi preme richiamare l’attenzione degli operatori del diritto sull’esigenza di trattare le cause con la doverosa profondità richiesta dal ministero di verità e di carità che è proprio della Rota Romana. All’esigenza del rigore procedurale, infatti, le summenzionate allocuzioni, in base ai principi dell’antropologia cristiana, forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause. Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra «una maturità psichica che sarebbe il punto d’arrivo dello sviluppo umano», e «la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio» (ibid., n. 6, p. 1457); in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto «solo l’incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio» (ibid., n. 7, p. 1457); in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della normalità, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, «comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica», e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e «ogni forma di psicopatologia» (Allocuzione alla Rota Romana, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 1181); infine, tra la «capacità minima, sufficiente per un valido consenso» e la capacità idealizzata «di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (ibid., n. 9, p. 1183).

Atteso poi il coinvolgimento delle facoltà intellettive e volitive nella formazione del consenso matrimoniale, il Papa Giovanni Paolo II, nel menzionato intervento del 5 febbraio 1987, riaffermava il principio secondo cui una vera incapacità «è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere» (Allocuzione alla Rota Romana, cit., n. 7, p. 1457). Al riguardo, sembra opportuno ricordare che la norma codiciale sull’incapacità psichica nel suo aspetto applicativo è stata arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione Dignitas connubii del 25 gennaio 2005. Essa, infatti, per l’avverarsi di tale incapacità richiede, già al tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica (art. 209, § 1) che perturbi gravemente l’uso di ragione (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facoltà critica ed elettiva in relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita (art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o che provochi nel contraente non solo una grave difficoltà, ma anche l’impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi essenziali del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3).

In quest’occasione, tuttavia, vorrei altresì riconsiderare il tema dell’incapacità a contrarre matrimonio, di cui al canone 1095, alla luce del rapporto tra la persona umana e il matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali che devono illuminare gli operatori del diritto. Occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell’odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i giovani, giungendo a ritenere che l’unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.
In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè «l’intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 48), e, in modo particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte degli sposi (can. 1095, n. 3). Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell’unione coniugale mediante l’adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all’efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale. Il discorso sulla capacità o incapacità, quindi, ha senso nella misura in cui riguarda l’atto stesso di contrarre matrimonio, poiché il vincolo messo in atto dalla volontà degli sposi costituisce la realtà giuridica dell’una caro biblica (Gn 2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31; cfr can. 1061, § 1), la cui valida sussistenza non dipende dal successivo comportamento dei coniugi lungo la vita matrimoniale. Diversamente, nell’ottica riduzionistica che misconosce la verità sul matrimonio, la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata su un piano di benessere puramente umano, diventa essenzialmente dipendente soltanto da fattori accidentali, e non invece dall’esercizio della libertà umana sorretta dalla grazia. È vero che questa libertà della natura umana, «ferita nelle sue proprie forze naturali» ed «inclinata al peccato» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 405), è limitata e imperfetta, ma non per questo è inautentica e insufficiente a realizzare quell’atto di autodeterminazione dei contraenti che è il patto coniugale, che dà vita al matrimonio e alla famiglia fondata su esso.
Ovviamente alcune correnti antropologiche «umanistiche», orientate all’autorealizzazione e all’autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essenziali del vincolo coniugale. Dinanzi a queste concezioni, i cultori del diritto ecclesiale non possono non tener conto del sano realismo a cui faceva riferimento il mio venerato Predecessore (cfr Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488), perché la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani. Ne segue che le cause di nullità per incapacità psichica esigono, in linea di principio, che il giudice si serva dell’aiuto dei periti per accertare l’esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un’eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale.

Ecco quanto, venerati componenti del Tribunale della Rota Romana, desideravo esporvi in questa circostanza solenne e a me sempre tanto gradita. Nell’esortarvi a perseverare con alta coscienza cristiana nell’esercizio del vostro ufficio, la cui grande importanza per la vita della Chiesa emerge anche dalla cose testé dette, vi auguro che il Signore vi accompagni sempre nel vostro delicato lavoro con la luce della sua grazia, di cui vuol essere pegno l’Apostolica Benedizione, che a ciascuno imparto con profondo affetto.

Dignitas Connubii

L'Istruzione "Dignitas connubii" offre ai giudici dei tribunali ecclesiastici un documento di indole pratica, una sorta di vademecum, che serva da guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale.

Un documento analogo fu redatto nel 1936 con l'Istruzione "Provida Mater", che si riferiva al Codice di Diritto Canonico del 1917.

La "Dignitas connubii" è stata emanata per facilitare la consultazione e l'applicazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. Infatti, da un lato, l'Istruzione presenta insieme tutto ciò che riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale - a differenza del Codice, che contiene le norme in proposito sparse in diverse parti - e, dall'altro, si integrano gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo immediatamente postcodiciale: (...) contiene delle interpretazioni, dei chiarimenti sulle disposizioni delle leggi e delle ulteriori disposizioni sui procedimenti per la loro esecuzione.

L’Istruzione conferma la necessità di sottomettere la questione sulla validità di nullità del matrimonio dei fedeli a un processo veramente giudiziario.
A volte si ipotizzano vie di soluzioni più semplici, che addirittura risolverebbero il problema nel solo foro interno, mediante la cosiddetta 'nullità di coscienza', in cui la Chiesa altro non farebbe che prendere atto della convinzione degli stessi sposi circa la validità o meno del loro matrimonio. Talvolta, si auspica pure che la Chiesa rinunzi ad ogni sorta di processo, lasciando questi problemi giuridici nelle mani dei tribunali civili.

La Chiesa, al contrario, ribadisce la sua competenza per occuparsi di queste cause, poiché in esse è in gioco l'esistenza del matrimonio di almeno uno dei suoi fedeli, e tenendo soprattutto conto che il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti dallo stesso Cristo ed affidati alla Chiesa. Disinteressarsi di questo problema equivarrebbe ad oscurare in pratica la stessa sacramentalità del matrimonio. Ciò risulterebbe ancor meno comprensibile nelle attuali circostanze di confusione sull'identità naturale del matrimonio e della famiglia in alcune legislazioni civili che non solo accolgono e facilitano il divorzio, ma addirittura, in qualche caso, mettono in dubbio l'eterosessualità come aspetto essenziale del matrimonio.

In un contesto di mentalità divorzistica, anche i processi canonici di nullità possono essere facilmente fraintesi, come se non fossero altro che vie per ottenere un divorzio con l'apparente beneplacito della Chiesa. (…) La dichiarazione di nullità non è nessun scioglimento di un vincolo esistente, bensì solo la constatazione, a nome della Chiesa, dell'inesistenza di un vero matrimonio fin dall'inizio. Anzi, la Chiesa favorisce la convalida dei matrimoni nulli, quando essa sia possibile.

“Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione”. (Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, n. 6)".

lunedì 9 giugno 2008

Il processo canonico di nullità del matrimonio


Il processo

Il Diritto Canonico stabilisce che «le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per diritto proprio, al giudice ecclesiastico» (can 1671). Il processo canonico ha l’unico scopo di accertare la nullità di un matrimonio canonico.
Nell’istruzione Dignitas connubii dell’8 febbraio 2005 si attesta che è prassi tradizionale della Chiesa sottomettere necessariamente la questione sulla validità o nullità del matrimonio dei fedeli a un processo veramente giudiziario.

Con tale procedimento giuridico la Chiesa tutela la dignità del matrimonio, «che è immagine e partecipazione dell’alleanza d’amore del Cristo e della Chiesa. Tale dignità viene difesa e favorita dallo splendore della verità e dalla equità della giustizia. Anche in materia giuridica, infatti, la verità riveste un valore incommensurabile. Il giudizio di nullità deve rispondere a questo requisito. Per questo esso si configura, oltre che come ministero di carità pastorale, soprattutto come un servizio alla verità. È questo lo spirito che informa l’azione dei Tribunali ecclesiastici e di conseguenza dei suoi giudici. Il ministerium iustitiae è un vero e proprio ministerium veritatis, perchè tende primariamente alla salvezza dell'anima di chi ha bisogno di questi tribunali»[1].

In una allocuzione del 1980 alla Rota Romana il santo padre Giovanni Paolo II illustrava ampiamente il fermo e radicale ancoraggio alla verità di ogni processo matrimoniale: “In tutti i processi ecclesiastici la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia […]. Fine immediato [dei processi di nullità del matrimonio] è di accertare l’esistenza o meno dei fatti che, per legge naturale, divina o ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale. Il giudice canonico deve perciò stabilire se quello celebrato è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità. E questa verità "renderà liberi" coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose e, soprattutto, dal dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale. Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino: "Quod Deus coniunxit, homo non separet”»[2].

Nella Dignitas connubii si stabilisce che «il giudice esorti i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di carità, all’accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale» (65, § 2).

Il procedimento canonico per la nullità del matrimonio può essere avviato solamente dai coniugi. Chi introduce la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio è chiamato parte attrice. Essa dovrà essere rappresentata da un avvocato.
La parte convenuta, ossia l'altro coniuge, una volta citato in giudizio, potrà opporsi agli assunti dell’attore, sia deducendo in coincidenza con le sue pretese, sia rimando inattivo di fronte alla citazione ricevuta. In tal caso assumerà lo status processuale di parte «assente» e il processo proseguirà comunque anche senza di lui. La parte convenuta può avvalersi dell'assistenza di un proprio avvocato da scegliersi fra quelli abilitati a patrocinare presso il tribunale ecclesiastico di competenza. La parte convenuta potrà decidere di nominarsi un avvocato in qualunque momento del procedimento.
Se la parte convenuta intenderà avvalersi di un proprio avvocato, dovrà provvedere alle spese di difesa e a contribuire alle spese anche di processo salvo non dimostri al tribunale di non avere sufficienti possibilità economiche e chieda quindi una difesa d'ufficio.

Importanza degli atti istruttori

Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli «atti della causa» e, tra questi, gli «atti istruttori», poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta.
A questo scopo e dietro citazione del Giudice compariranno, per essere interrogati, le parti, i testi ed eventualmente i periti. Il giuramento di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta coerenza con la finalità dell’istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente. Certamente ognuna di queste persone dirà la «sua verità», che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l’errore; ma in ogni caso tutte dovranno agire lentamente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva né la propria coscienza.

Il «libello»

Chi introduce (parte attrice) la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio deve presentare, attraverso un avvocato un esposto — appunto il libello — al tribunale competente, indicando, almeno per sommi capi, i fatti e le prove che possono dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo.

Nell’istruzione Dignitas connubii si legge a riguardo:
«Il libello con cui viene introdotta la causa deve:
1. indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce;
2. delimitare l’oggetto della causa, ossia indicare il matrimonio di cui si tratta, formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proporre, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato;
3. indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l’attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce;
4. recare la firma dell’attore o del suo procuratore, con l’indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l’attore o il suo procuratore abitano o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti;
5. indicare il domicilio o il quasi-domicilio dell’altro coniuge (cf. CIC, can. 1054, § 2);
5. al libello dev’essere acclusa una copia autenticata dell’atto di celebrazione del matrimonio, nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti»[3].

Una volta redatto, il libello viene depositato presso il tribunale competente il cui «vicario giudiziale» affiderà la causa ad un giudice.

Spetta al giudice esaminare[4]:
— la competenza del tribunale atto a giudicare quella determinata causa,
— la capacità legittima dell’attore di stare in giudizio,
— l’esistenza di un fondamento giuridico su cui la causa è posta (c. d. fumus boni iuris)[5]).

Una volta riscontrati tutti gli elementi, il giudice ammette con decreto il libello presentato e provvede, tramite il tribunale stesso, a notificare il decreto di citazione alla parte convenuta (cf. CIC, can. 1512).

La concordanza del dubbio

Ammesso il libello, il presidente del tribunale cita l'avvocato di parte attrice, la parte convenuta e il difensore del vincolo per la concordanza del dubbio.
Per concordanza del dubbio s’intende una breve seduta allo scopo di «determinare per quale capo o quali capi viene impugnata la validità del vincolo coniugale» (cf. CIC, can 1677, § 3)[6]. In tale seduta la parte convenuta dichiarerà le sue intenzioni circa la causa e dovrà presentare l'elenco dei propri testi o i documenti che possano interessare la causa e chiedere al presidente tutte le informazioni di cui sente la necessità.
Questa udienza è fondamentale perché è in questa fase del processo che viene espressa e manifestata la domanda dell’attore per tutto il prosieguo del giudizio in merito al capo di nullità motivato. Infatti la sentenza finale dovrà tenere conto solo ed esclusivamente di quel capo di nullità presentato al momento della richiesta di dichiarare nullo il matrimonio. E ciò in virtù del principio della coincidenza tra il «chiesto» dalla parte e il «pronunciato» dal giudice.

La prova dei fatti

Tramite le prove si dimostrano al giudice i fatti dubbi o controversi che abbiano rilevanza nel processo. Il fine ultimo della prova è quello di riuscire ad accertare tali fatti in modo da formare nel giudice la necessaria convinzione e certezza prima di pronunciare la sentenza. Questa certezza generata dalla prova non è certezza fisica, tale da escludere la possibilità di errore, ma piuttosto è una «certezza morale», che esclude la possibilità di errore circa la verità dei fatti allegati in giudizio.
«L’onere di fornire le prove tocca a chi asserisce (CIC, can 1526, § 1)»[7].

Il primo mezzo di prova che il Codice di Diritto Canonico stabilisce consiste nelle:
— dichiarazioni processuali delle parti,
— interrogatorio delle parti,
— confessione delle parti,
— il giuramento,
— la prova documentale,
— la prova testimoniale,
— la prova periziale.

Dichiarazioni processuali delle parti

Per dichiarazioni processuali della parti[8] sono da intendersi tutti i pronunciamenti che nel corso del processo vengono rilasciate dalle parti sia nel libello sia nell’udienza di concordanza del dubbio. Non tutte le dichiarazioni assumono valore strettamente probatorio, anche se alcune di esse, opportunamente confrontate con le altre risultanze istruttorie, costituiranno un valido elemento per contribuire a formare la convinzione del giudice sul merito della controversia. Nella Dignitatis connubii si auspica «perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio»[9].

Interrogatorio delle parti

«Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio» (CIC, can. 1530).

Le dichiarazioni delle parti, utilizzate come mezzo di prova, sono tutte le risposte rilasciate dai coniugi durante il loro interrogatorio. Questa fase ben definita del procedimento tende a chiarire i fatti dubbi emersi nella controversia. Ovviamente «la parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità» (CIC, can. 1531, 1).

Confessione delle parti

Per confessione delle parti s’intende «l'asserzione di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale» (CIC, can. 1535).
Nella Dignitas connubi riferendosi a quanto detto sopra si ricorda che «nelle cause di nullità di matrimonio s’intende per confessione giudiziale la dichiarazione con cui una parte, oralmente o per iscritto, afferma davanti al giudice competente, sia di sua spontanea volontà che a domanda del giudice, un fatto suo proprio contrario alla validità del matrimonio» [10].

Il Codice di Diritto Canonico considera come valida solo la confessione avvenuta davanti al giudice. Infatti «spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio» (CIC, can. 1537).

Il giuramento

È una dichiarazione resa dalla parte esclusivamente avanti al giudice, per rafforzare e garantire la verità delle proprie dichiarazioni. Ricorda al riguardo il Diritto Canonico: «Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire la verità o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione» (can. 1532).

La prova documentale

«In ogni genere di giudizio è ammessa la prova per via di documenti sia pubblici sia privati» (CIC, can. 1539). Trattasi di prove che vengono presentate in giudizio costituite da documenti o strumenti scritti oppure da registrazioni sonore o visive dirette a provare la verità dell’asserzione[11]. Al riguardo il Codice specifica: «I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa» (can. 1544).

La prova testimoniale

«In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice» (CIC, can. 1547).
Si tratta della prova cui maggiormente si ricorre nei processi di nullità del matrimonio e consiste in una dichiarazione resa da parte di persona estranea ai fatti ma a conoscenza di essi, accaduti prima della causa[12]. Fatti che vengono esposti in qualità di testimone al giudice. La prova testimoniale costituisce uno dei mezzi privilegiati nelle cause di nullità o meno del matrimonio.
I testimoni solitamente citati sono i parenti più stretti dei coniugi (genitori, fratelli e sorelle), gli amici, i colleghi di lavoro. In alcuni casi sono invitati a rendere testimonianza anche i sacerdoti che in qualche modo sono stati a conoscenza del fatto in processo.
Il Diritto Canonico indulge con dovizia di particolari e con specifiche sottolineature su:
— chi può essere teste e sulla capacità testimoniale,
— sulla presentazione e sulla esclusione dei testimoni,
— sulle modalità dell’esame dei singoli testi,
— sul valore delle testimonianze.

La prova periziale

«Ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice, è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una qualche cosa» (CIC, can. 1574). La perizia è la valutazione di un fatto, operata da persone professionalmente competenti in materia[13]. Nell’istruzione Dignitas connubii è ribadito che «all’incarico peritale siano deputati coloro che non soltanto possiedono un’abilitazione professionale, ma sono anche ben qualificati per la loro scienza ed esperienza, e godano di buona reputazione per onestà e religiosità»[14]. La perizia deve indicare con chiarezza con quali documenti o in quali altri modi idonei si sia accertata l'identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio si sia proceduto e, soprattutto su quali argomenti si fondino le conclusioni (cf. CIC, can. 1578, § 2).

Certamente il ricorso alle prove periziali soprattutto di natura psicologica o psichica deve essere sempre ben considerato. Infatti, «è nota la difficoltà che nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità. In ogni caso, qualunque sia la definizione data dalle scienze psicologiche e psichiatriche, essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell’antropologia cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica»[15].
Nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità del matrimonio in quanto sacramento, occorre sempre aver presente che l’antropologia cristiana considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: quella terrena e quella eterna; quella naturale e quella trascendente.

Nell’allocuzione già citata papa Giovanni Paolo II ricorda che «mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici».

Conclusione della causa

Terminata la fase istruttoria e ogni nuova indagine eventualmente richiesta, quando le parti dichiarano di non avere null’altro da riferire o provare, ovvero è trascorso il termine fissato dal giudice per la produzione di ulteriori prove, si procede alla conclusione in causa.
Il tribunale emetterà il «decreto di conclusione della causa». Da questo momento non sarà ammessa la produzione di nessun altra prova, a meno che non vi siano «gravi motivi con sicurezza di evitare una frode».
L'avvocato o gli avvocati e il difensore del vincolo dovranno studiare gli atti e mettere in scritto tutte le motivazioni a favore o contro la nullità del matrimonio in questione che depositeranno in Cancelleria del tribunale.
Spetta al «difensore del vincolo» (figura istituzionale del tribunale chiamata a dimostrare la validità del vincolo matrimoniale) elaborare delle memorie o osservazioni (animadversiones) a favore del vincolo matrimoniale.

Il presidente fisserà il giorno e l'ora in cui i tre giudici si riuniranno per decidere in seduta di voto la causa di nullità sulla base di tutti gli atti processuali, delle difese delle parti e delle osservazioni del difensore del vincolo. Il dispositivo se consti o meno la nullità del matrimonio per il capo invocato all’inizio del processo canonico verrà votato dai giudici a maggioranza assoluta.
Sul delicato momento in cui i giudici pronunciano una sentenza merita riferire il pensiero di papa Giovanni Paolo II a riguardo. Il Pontefice ricorda che tale atto può avere ripercussioni molto profonde nella vita e nel destino delle persone: «Voi avete sempre dinanzi agli occhi due ordini di fattori, di diversa natura, che troveranno però nel vostro pronunciamento l’ideale e sapiente congiunzione: il factum e lo ius. I fatti, che sono stati accuratamente raccolti nella fase istruttoria e che voi dovete coscienziosamente ponderare e scrutare, arrivando, se fosse necessario, fino alle recondite profondità della psiche umana. E lo ius, che vi dà la misura ideale o criteri di discernimento da applicare nella valutazione dei fatti. Questo ius che vi guiderà, offrendovi parametri sicuri, è il nuovo Codice di Diritto Canonico. Voi dovete possederlo, non solo nel peculiare settore processuale e matrimoniale, che vi sono tanto familiari ma nel suo insieme, di modo che possiate averne una conoscenza completa, da magistrati, cioè da maestri della legge quali siete.
Questa conoscenza suppone uno studio assiduo, scientifico, approfondito, che non si riduca a rilevare le eventuali variazioni rispetto alla legge anteriore, o a stabilirne il senso puramente letterale o filologico, ma che riesca a considerare anche la mens legislatoris, e la ratio legis, così da darvi una visione globale che vi permetta di penetrare lo spirito della nuova legge. Perché di questo in sostanza si tratta: il Codice è una nuova legge e va valutato primordialmente nell’ottica del Concilio Vaticano II, al quale ha inteso conformarsi pienamente»[16].

Nella istruzione Dignitas connubii il Titolo X è dedicato a «Le decisioni del giudice» e si afferma: «Perché sia dichiarata la nullità di matrimonio si richiede nell’animo del giudice la certezza morale di tale nullità (cf. CIC, can 1068, § 1). Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato (CIC, can 1608, § 2). Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull’efficacia di talune prove (CIC, can. 1608, § 3)»[17].

A decisione avvenuta, il compito di redigere la sentenza spetta al ponente o al relatore o a un altro giudice di turno (cf. CIC, can 1610, § 2) e deve essere sottoposta all’approvazione di ciascun giudice.
Infine, la sentenza dovrà essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa è stata decisa, a meno che una grave ragione non suggerisca diversamente[18]
«La sentenza, senza eccedere in concisione o in prolissità deve essere chiara nell’esposizione delle motivazioni sia in diritto che in fatto ed essere fondata sugli atti e su quanto è stato dimostrato, in modo da far comprendere attraverso quale percorso logico i giudici siano giunti alla decisione e in qual modo abbiano applicato la legge alle circostanze di fatto.
La pubblicazione, ossia notifica della sentenza, avviene o consegnandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo loro l’esemplare a norma dell’art. 130 (cf. CIC, can 1615)»[19].

Contro una sentenza affermativa la parte convenuta o il difensore del vincolo potranno eventualmente appellare, entro quindici giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore di Appello.
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NOTE
[1] Giovanni XXIII, Allocuzione alla Rota Romana, 13 dicembre 1961, 3.
[2] Idem, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 4 febbraio 1980.
[3] Cit., art. 116, § 1 e.
[4] Ivi, art. 119, § 1.
[5] Per fumus s’intende la percezione di probabilità circa la fondatezza della domanda, basata su elementi di diritto e di fatto.
[6] Dignitas connubii, cit., art. 135, § 3.
[7] Ivi, art. 156, § 1.
[8] Ivi, artt. 177-182.
[9] Ivi, art. 95, § 1.
[10] Ivi, art. 179 § 2.
[11] Ivi, artt. 183-192.
[12] Ivi, artt. 193-202.
[13] Ivi, artt. 203-213.
[14] Ivi, art. 205, § 1.
[15] Giovanni Paolo II, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 25 gennaio 1988.
[16] Giovanni Paolo II, Allocuzione agli Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 1984.
[17] Cit., art. 247, § 1-4.
[18] Ivi, art. 249, §§1-5.
[19] Ivi, artt. 254 e 258, §.